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Sura Al-Baqara — Versetto 282 (Italiano) — Video

Al-Baqara • Versetto 282 di 286 • Italiano


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 282
Traduzione:
O voi che credete, quando contraete un debito con scadenza precisa, mettetelo per iscritto; che uno scriba, tra di voi, lo metta per iscritto, secondo giustizia. Lo scriba non si rifiuti di scrivere secondo quel che Allah gli ha insegnato; che scriva dunque e sia il contraente a dettare, temendo il suo Signore, Allah, e badi a non diminuire in nulla. Se il debitore è deficiente, o minorato o incapace di dettare lui stesso, detti il suo procuratore, secondo giustizia. Chiamate a testimoni due dei vostri uomini o in mancanza di due uomini, un uomo e due donne, tra coloro di cui accettate la testimonianza, in maniera che, se una sbagliasse, l'altra possa rammentarle. E i testimoni non rifiutino, quando sono chiamati. Non fatevi prendere da pigrizia nello scrivere il debito e il termine suo, sia piccolo o grande. Questo è più giusto verso Allah, più corretto nella testimonianza e atto ad evitarvi ogni dubbio; a meno che non sia una transazione che definite immediatamente tra voi: in tal caso non ci sarà colpa se non lo scriverete. Chiamate testimoni quando trattate tra voi e non venga fatto alcun torto agli scribi e ai testimoni; e se lo farete, sarà il segno dell'empietà che è in voi. Temete Allah, è Allah che vi insegna. Allah conosce tutte le cose. Al-Baqara 2:282
Tafsir:
O voi che credete in Allāh e seguite il Suo Messaggero, se avete effettuato vendite rateali con una proroga di pagamento ad una determinata data, annotatelo, e che annoti uno scriba giusto e leale tra voi, secondo la Shari'ah, e non si rifiuti di annotare con giustizia il debito secondo ciò che Allāh gli ha insegnato. E che scriva secondo la dettatura del debitore: In questo modo, sarà una presa di atto da parte sua; e che tema Allāh, il suo Dio, e che non diminuisca nulla del debito, sia in quantità che qualità, così come è prescritto. Se il debitore non sa come comportarsi ,oppure è inesperto per la sua giovane età, o ha problemi mentali, oppure non è in grado di dettare, in quanto ha difficoltà nel parlare o cose simili, che detti un suo tutore, ma con correttezza e rettitudine. E chiedete la testimonianza di due uomini saggi e corretti; se non si trovano due uomini, che siano testimoni un uomo e due donne della cui fede e affidabilità siete certi; in questo modo, se una delle due donne dimentica, l'altra potrà rammentarglielo, ed i testimoni non devono rifiutare di testimoniare sul debito, se viene loro chiesto, e non rifiutatevi di annotare il debito, piccolo o grande che sia, rispettando le date di scadenza. L'annotazione del debito è una legge della Shari'ah di Allāh ed è quindi molto importante che sul debito vi siano delle testimonianze. E il debito scritto è una garanzia che allontana i sospetti riguardo il suo tipo, la quantità e la sua scadenza. Tutto questo, salvo i casi in cui l'annotazione riguardi merce presente e pagamento in contanti, in questo caso non vi è obbligo di annotazione, in quanto non è necessaria; è ammesso utilizzare le testimonianze verbali dei presenti per non cadere nel disaccordo. Non è ammesso fare del male a colui che annota ed ai testimoni; se a costoro viene fatto del male, chi fa ciò si allontana dall'obbedienza di Allāh e va incontro alla Sua disobbedienza. Temete Allāh, o credenti, e obbedite a tutto ciò che vi ha ordinato ed evitate ciò che vi ha proibito. Allāh vi insegna ciò che è giusto per la vostra vita e per l'Aldilà. E Allāh è Onnisciente, nulla Gli è nascosto.
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